Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il microcredito. Finalità e risorse).

      1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per il microcredito, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento di piccoli progetti imprenditoriali presentati da cittadini italiani residenti in Italia, dagli enti senza fini di lucro o dalle associazioni che intendono avviare programmi di microcrediti in specifiche realtà territoriali ovvero dedicati a specifici settori di intervento.
      2. La dotazione finanziaria del Fondo è di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
      3. Il limite massimo della richiesta di un prestito a valere sui finanziamenti del Fondo è fissato a 30.000 euro.